lunedì 27 gennaio 2014

La proprietà privata può essere espropriata

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.
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La politica tornerà a essere cosa seria quando potrà liberamente discutere sulla proprietà privata dei mezzi di produzione, tanto quanto parla delle soluzioni per accontentare i vari comitati d'affari per i quali si prodiga di non far mancare niente.

Perché se l'espressione della volontà popolare, la rappresentanza legislativa ed esecutiva (più quella giudiziaria che è selezionata, giustamente, in altro modo), scaturite da libere elezioni che, almeno teoricamente per l'Italia, dovrebbero essere ispirate dall'articolo uno della Costituzione e giù a cascata*, non hanno la stessa equipollenza di parola di quella delle facce a culo della multinazionale in oggetto, allora che cazzo vuoi fondare tutta una repubblica sul lavoro, eh?

*Art. 36.
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
Art. 41.
L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
Art. 42.
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

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